giovedì 11 giugno 2009

Il fatto non costiruisce reato..

Non luogo a procedere, perchè il fatto non costituisce reato. Con queste parole il GUP di Ancona oggi, 5 Novembre 2008, si è espresso, dopo la prima udienza preliminare ordinaria che vedeva la Dr.ssa Tinelli e due fuorusciti dal gruppo Arkeon indagati per il presunto reato di diffamazione, a seguito della partecipazione alla trasmissione televisiva 'Tutte le mattine' di Maurizio Costanzo.
Dopo tale evento un numero ancora imprecisato di affiliati (tra maestri e allievi) del gruppo Arkeon, oltre un centinaio secondo fonti ufficiose, nell'arco di una settimana di Aprile del 2006, depositarono una serie di denunce per diffamazione in diverse Procure d'Italia contro la Presidente del CeSAP e i due convenuti alla stessa trasmissione.
Una prima importante archiviazione delle denunce presentare era avvenuta presso la Procura di Monza, che aveva ritenuto illegittima la denuncia presentata da un Maestro.
Nei mesi scorsi c'era stata un'altra archiviazione delle denunce presentate presso la Procura di Roma. Il PM Dr. Fabio Santoni, della Procura di Roma, richiedendo al GIP l'archiviazione asseriva che le dichiazioni fatte dai querelati in TV non erano in alcun modo lesive dell'onore e del decoro dei querelanti. Esse apparivano riportate con pacatezza. Inoltre il PM faceva notare che durante la trasmissione 'le accuse' dei tre indagati erano state rivolte per lo più agli insegnanti di Arkeon e non agli aderenti ed agli allievi che invece venivano considerati 'persone fragili psicologicamente' della cui fragilità si sarebbero avvalsi i maestri per 'plagiarli'. Ma anche gli stessi insegnanti, avendo una qualifica sprovvista di qualsiasi riferimento normativo nè potendo riportare documenti, scritti, relazioni, dai quali poter desumerne con ragionevole certezza la qualifica in oggetto, non risultavano possedere la legittimità giuridica per la querela fatta.
Il GIP, Dr. Marcello LIOTTA, riportandosi integralmente alle argomentazioni del PM e condividendole nel contenuto, riteneva quindi infondata la notizia di reato anche perchè gli elementi acquisiti non apparivano idonei a sostenere l'accusa di giudizio.
Alla stessa conclusione oggi il GUP anconetano giunge, definendo NON LUOGO A PROCEDERE per il reato di diffamazione, dopo avere attentamente letto le carte processuali e ascoltato le arringhe difensive e quelle delle parti civili, per la continenza dei fatti esposti dai tre indagati e per la pacatezza con cui essi sono stati raccontati.
Si da atto altresì che alcuni partecipanti di Arkeon avevano presentato atto di costituzione come parte civile nella madesima udienza preliminare, con richiesta di danni in ingenti somme di denaro. Lo stesso GUP ha rigettato la loro partecipazione a carico della Dr.ssa Tinelli e degli altri convenuti.
Tali successi raggiunti in varie parti d'Italia e con gradi di giudizio diversi offrono maggiore stimolo al CeSAP per operare con la serietà e la correttezza che l'hanno sempre contraddistinto nel tutelare e sostenre le vittime di abusi e i loro familiari.
Si comunica che il testo della sentenza è da oggi reperibile tra i documenti scaricabili nella sezione 'Arkeon'.

Cesap

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